Dichiarazione di fallimento: bastano un creditore istante ed un accertamento sommario

Dichiarazione di fallimento: bastano un creditore istante ed un accertamento sommario
15 Luglio 2015: Dichiarazione di fallimento: bastano un creditore istante ed un accertamento sommario 15 Luglio 2015

di Giampaolo Miotto E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3111 del 17 febbraio 2015, che ha confermato la pronuncia impugnata, secondo la quale la pluralità di posizioni creditorie non è sub-requisito dello stato di insolvenza, essendo sufficiente, per la dichiarazione di fallimento, anche un solo debito cui l'imprenditore non sia in grado di far fronte con normali mezzi di pagamento. Secondo la Corte, infatti, la pretesa necessità di una pluralità di creditori istanti per la dichiarazione di fallimento contrasta radicalmente con quanto disposto dall’art. 6, comma 1 L.F., che prevede la possibilità di dichiarare il fallimento anche a seguito del ricorso di un unico creditore, qualora lo stato di decozione sia certo e si possa desumere dal mancato pagamento di singoli specifici crediti. Quanto poi alla questione se ai fini della dichiarazione di fallimento possa tenersi conto dei crediti contestati, la Corte ha ritenuto che non siano necessari né il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento sommario da parte del Giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (sul punto, ex plurimis, si veda Cassazione Civile n. 7252/ 2014), della sussistenza di sintomi idonei a conclamare lo stato di decozione dell’impresa e la sua incapacità di far fronte alle obbligazioni ormai strutturata ed irreversibile, tale da non lasciare adito a dubbi sulla ricorrenza del presupposto oggettivo richiesto per la dichiarazione di fallimento.

Altre notizie